L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 07/11/2002, n. 5447):
- zona 1 - livello di pericolosità alto
- zona 2 - livello di pericolosità medio
- zona 3 - livello di pericolosità basso
- zona 4 - livello di pericolosità molto basso.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, con attenzione alla definizione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis):
- interventi rilevanti
- interventi di minore rilevanza
- interventi privi di rilevanza.
In particolare:
- per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità: l’obbligo di acquisire prima dell’inizio dei lavori la preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
- per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità: l’obbligo di presentare la comunicazione di deposito sismico ai sensi degli articoli 93, 94 bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
- per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità: il titolo abilitativo, integrato con la dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato, ha validità quale denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
- per gli interventi di sopraelevazione: l’obbligo di acquisire la certificazione, quando non compresi tra gli interventi rilevanti
Le varianti sostanziali, sono soggette agli stessi adempimenti, le varianti non sostanziali in corso d'opera, non sono soggette al preavviso di cui all'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.
Approfondimenti
Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio italiano in base all'intensità e alla frequenza dei fenomeni sismici avvenuti in passato e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.
Tramite l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 sono stati emanati gli ultimi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio.
Questi criteri si basano sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.
L'ordinanza detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
- zona 1 - è la zona più pericolosa, possono verificarsi fortissimi terremoti
- zona 2 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti
- zona 3 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
- zona 4 - è la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari
Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, Regione Campania ha classificato il territorio tramite Deliberazione della Giunta regionale 07/11/2002, n. 5447.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito di Lavori Pubblici e Protezione Civile
Il Regolamento regionale 27/07/2020, n. 9, richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 elenca gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità nell'allegato A "'Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche":
- edifici e opere, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzati da un rapporto tra l’altezza strutturale e la minore dimensione in pianta superiore a 3, a esclusione di cappelle cimiteriali, scale, vani ascensori e simili
- cimiteri, torri, serbatoi e silos
- strutture idrauliche, marittime e strallate
- costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche
- costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o masse accordate in sommità
- opere geotecniche di contenimento del terreno con altezza di ritenuta superiore a 4 m per i muri di sostegno e 6.50 m per le paratie e simili.
Il Regolamento regionale 27/07/2020, n. 9, richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 elenca gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità nell'allegato B distinguendo gli interventi di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti.
Interventi di nuova costruzione:
- serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non sup. a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C.
- Pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale ≤ 3.00 m.
- Locali in classe d’uso I, ad un solo piano, con superficie ≤ 20.00 mq e altezza strutturale ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq.
- singoli pergolati di altezza ≤ 3.00 (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq, fino a 30 mq
- Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale ≤ 3.50 m e aventi superficie coperta ≤ 20.00 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento.
- Portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale ≤ 4.00 m e con superficie esposta ≤ 1.50 mq
- Cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale ≤ 3.50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento
- Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale ≤ 2.00 m
- Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m
- Muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- Opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del tarrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 KN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta.
- Opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del tarrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 KN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta.
- Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra ≤ 1.50 m.
- Vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo , di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta ≤ 12.00 mq
- Serbatoi in opera, interrati, di superficie ≤ 9.0 mq e altezza strutturale ≤ 1.70 m
- Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2.00 m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari
- Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate
- Strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale ≤ 3.00 m
- Strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta <1.50 mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
- Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose
- Piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq
Interventi su costruzioni esistenti:
- Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza ≤ 2.70 m e aventi superficie coperta ≤ 15.00 mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq
- Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq, di altezza ≤ 2.70 m e superficie coperta ≤ 10.00 mq
- Pensiline, con sporgenza ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 6.00 mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq
- Pergolati di altezza ≤ 2.70 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq e superficie ≤ 15.00 mq
- Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti
- Realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq
- Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature
- Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature
- Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.25 KN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq
- Pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale
- Singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN
- Singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN
- Installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture
- Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l'aumento della larghezza del vano
- Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie
- Spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottastante/sovrastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante
Vista la loro peculiarità e le caratteristiche rurali e paesaggistiche, sono esclusi dalla presente tipologia gli interventi di manutenzione ordinaria,di riparazione e parziale ripristino, effettuati con tecniche e materiali tradizionali, dei muretti a secco e delle macere tipiche della Costa d’Amalfi che non prospettano su strade ed aree pubbliche e che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, per i quali non è dovuta la Denuncia dei lavori ai sensi degli articoli 93 e 94 bis del D.P.R. 380/01. Per gli tessi, è sufficiente dichiarare negli elaborati allegati all’ istanza per titolo abilitativo urbanistico, da inoltrare al Comune, se previsto, che l’ intervento rientra in detta tipologia di lavori e rispetta i riportati requisiti specifici.
Il Regolamento regionale 27/07/2020, n. 9, richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 considera non sostanziali le varianti che non determinano significative modifiche al comportamento dell’organismo strutturale, in particolare quelle che interessano solo singole parti o elementi dell' opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.
L'allegato C del Regolamento regionale elenca gli interventi da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali:
- Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:
- impiego di materiali strutturali di diversa natura;
- scelta di una diversa tipologia costruttiva.
- Modifiche all’organismo strutturale, per:
- sopraelevazioni, ampliamenti, aumento del numero dei piani entro e fuori terra;
- creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- variazioni della tipologia delle fondazioni;
- variazioni peggiorative del fattore di struttura q;
- variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l’ipotesi di piano rigido, se presente;
- modifiche:
- nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali pilastri, nuclei, setti, controventi
- negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
- nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni)
- della distribuzione delle masse;
- modifiche che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
- aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica;
- variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
- variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.
- Modifiche in aumento delle classi d’uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un’aliquota del 5% in fondazione.
- Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata dalle norme tecniche vigenti.
Possono rientrare tra le varianti non sostanziali tutte quelle non contemplate ai precedenti punti. Spetta al progettista dimostrare, in apposita relazione tecnica esplicativa, che l’intervento di variante non implica un sostanziale mutamento del comportamento strutturale globale dell'opera, ovvero non comporta significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità